La sentenza in commento (Cassazione civile sez. lav., 19/05/2023, n.13873) riguarda la legittimità
del trattamento dei dati biometrici dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli,
che aveva dichiarato illegittimo l’utilizzo di un sistema di rilevazione biometrica della mano per il
controllo degli accessi dei dipendenti, in assenza di consenso specifico degli interessati.
La sentenza si basa su due considerazioni principali.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il trattamento dei dati biometrici rientri tra i trattamenti che
presentano “rischi specifici” per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che, in assenza di consenso specifico, non ricorreva alcuno
dei casi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in cui il
trattamento dei dati biometrici è consentito senza il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati biometrici
I dati biometrici sono dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che possono essere utilizzate per identificarla o autenticarla
in modo univoco.
I dati biometrici sono particolarmente sensibili, in quanto possono essere utilizzati per violare la
privacy e l’integrità fisica e morale di una persona.
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali riconosce che il trattamento dei dati
biometrici presenta “rischi specifici” e, pertanto, impone al titolare del trattamento di adottare
misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare tali dati.
Il consenso al trattamento dei dati biometrici
In assenza di un’espressa previsione normativa, il trattamento dei dati biometrici è consentito solo in
presenza di un consenso specifico dell’interessato.
Il consenso deve essere espresso liberamente e in modo inequivocabile, e deve essere documentato
in forma scritta o attraverso altri strumenti che consentano di dimostrare l’esistenza del consenso.
Il caso in esame
Nel caso in esame, la società datrice di lavoro aveva installato un sistema di rilevazione biometrica
della mano per il controllo degli accessi dei dipendenti.
Il sistema era stato autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, ma solo a condizione
che la società datrice di lavoro adottasse le tessere magnetiche di prossimità, come alternativa al
trattamento dei dati biometrici, senza il consenso degli interessati.
Nel giudizio di merito, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato illegittimo l’utilizzo del sistema di
rilevazione biometrica, in quanto la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna prova di aver
adottato le tessere magnetiche di prossimità.
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che la società
datrice di lavoro non avesse fornito alcuna prova di aver adottato le misure tecniche e organizzative
adeguate a tutelare i dati biometrici dei dipendenti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli, ritenendo che la
società datrice di lavoro non avesse fornito alcuna prova di aver ottenuto il consenso specifico dei
dipendenti al trattamento dei dati biometrici, né di aver adottato le tessere magnetiche di prossimità,
come alternativa al trattamento dei dati biometrici, senza il consenso degli interessati.
La Corte ha, inoltre, rilevato che il trattamento dei dati biometrici, anche se effettuato per finalità di
controllo degli accessi, presenta “rischi specifici” per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità
dell’interessato.
Conclusioni
La sentenza in commento conferma l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di
trattamento dei dati biometrici dei lavoratori.
In particolare, la sentenza ribadisce che il trattamento dei dati biometrici è consentito solo in
presenza di un consenso specifico dell’interessato o in presenza di uno dei casi previsti dalla
normativa vigente.
In assenza di una di queste condizioni, il trattamento dei dati biometrici è illegittimo.
Nel caso in esame, la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna prova di aver ottenuto il
consenso specifico dei dipendenti al trattamento dei dati biometrici, né di aver adottato le tessere
magnetiche di prossimità, come alternativa al trattamento dei dati biometrici, senza il consenso
degli interessati.
Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli, che aveva dichiarato
illegittimo l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica della mano per il controllo degli accessi
dei dipendenti.