Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o una fattispecie autonoma di licenziamento?
Introduzione
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è una fattispecie di licenziamento che si
verifica quando un lavoratore, assente dal lavoro per malattia per un periodo superiore a quello
stabilito dalla contrattazione collettiva, viene licenziato dal datore di lavoro.
La questione del licenziamento per superamento del periodo di comporto è stata oggetto di un lungo
dibattito in giurisprudenza, che ha portato all’affermazione di un orientamento consolidato secondo
cui tale fattispecie costituisce una autonoma ipotesi di licenziamento, che non richiede la prova del
giustificato motivo oggettivo.
La sentenza in commento
La sentenza in commento, pronunciata dalla Cassazione civile sez. lav., il 13/06/2023, n.16719, si
pone in continuità con tale orientamento.
Nel caso di specie, un lavoratore, D.B.R., è stato licenziato dalla società (Omissis) per aver superato
il periodo di comporto di 180 giorni, previsto dalla contrattazione collettiva, per assenze per
malattia.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che lo stesso fosse illegittimo, in quanto la
società non aveva dimostrato l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, né il
pregiudizio arrecato alle attività aziendali dalle assenze.
La Corte d’appello ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del
licenziamento.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, ritenendo che il recesso
del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto sia una fattispecie autonoma di
licenziamento, che non richiede la prova del giustificato motivo oggettivo.
La Corte ha, inoltre, precisato che il mero superamento del periodo di comporto è condizione
sufficiente per la legittimità del licenziamento, senza che sia necessaria l’impossibilità di adibire il
lavoratore a mansioni diverse, né il pregiudizio arrecato alle attività aziendali dalle assenze.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto come fattispecie autonoma di
licenziamento
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, confermato dalla sentenza in
commento, si basa sul seguente ragionamento:
Il licenziamento è una misura estrema, che deve essere giustificata da un motivo oggettivo.
Il giustificato motivo oggettivo può essere costituito da una serie di fattori, tra cui la necessità di
riorganizzare l’impresa, la riduzione del personale o la mancanza di lavoro.
Tuttavia, il giustificato motivo oggettivo non è sempre necessario per giustificare un licenziamento.
In particolare, non è necessario quando il licenziamento è determinato da una causa oggettiva, come
nel caso del superamento del periodo di comporto.
In questo caso, infatti, il licenziamento è giustificato dalla circostanza che il lavoratore è stato
assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dalla contrattazione
collettiva.
Tale circostanza, che è oggettivamente verificabile, costituisce un motivo sufficiente per giustificare
il licenziamento, senza che sia necessario dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore a
mansioni diverse, né il pregiudizio arrecato alle attività aziendali dalle assenze.
Le conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è un licenziamento disciplinare, che
comporta la perdita del posto di lavoro e il diritto all’indennità di disoccupazione.
Inoltre, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che può essere liquidato in base a diversi
criteri, tra cui la retribuzione persa, l’anzianità di servizio e la difficoltà di trovare un nuovo lavoro.
Conclusioni
La sentenza in commento conferma la tutela del datore di lavoro, che non è tenuto a sopportare le
conseguenze delle assenze del lavoratore per malattia per un periodo superiore a quello stabilito
dalla contrattazione collettiva.
La sentenza è, inoltre, rilevante per i lavoratori, che devono essere consapevoli che il licenziamento
per superamento del periodo di comporto è una fattispecie di licenziamento legittimo, che non
richiede la prova del giustificato motivo oggettivo.