Introduzione
La sentenza n. 2704/2023 della Corte di Cassazione si pronuncia in merito a due questioni di grande rilevanza in materia di diritto del lavoro: la qualificazione del rapporto di lavoro e la prescrizione dei crediti di lavoro.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri per la qualificazione del rapporto di lavoro, quali:
La durata del rapporto. In generale, i rapporti di lavoro di lunga durata sono più facilmente qualificabili come subordinati, in quanto è più probabile che si sia instaurato un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le parti.
La continuità del rapporto. I rapporti di lavoro continuativi sono più facilmente qualificabili come subordinati, in quanto è più probabile che il lavoratore sia inserito nell’organizzazione aziendale del datore di lavoro.
La retribuzione. La retribuzione corrisposta al lavoratore è un elemento importante per la qualificazione del rapporto, in quanto è più probabile che si tratti di un rapporto subordinato se la retribuzione è fissa e periodica.
L’orario di lavoro. La presenza di un orario di lavoro definito è un elemento che favorisce la qualificazione del rapporto come subordinato.
Il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. La presenza di un potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è il criterio più importante per la qualificazione del rapporto come subordinato
Nel caso in esame, in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte ha rilevato che gli elementi di fatto deponessero per la natura subordinata del rapporto. In particolare, ha evidenziato che il lavoratore:
era stato assunto con un contratto di collaborazione professionale, ma la società gli aveva fornito un telefono aziendale, chiavi della cava e un compenso mensile fisso;
era sottoposto alle direttive dei dirigenti della società in merito al luogo, alle modalità e alla direzione dello sbanco;
dettava disposizioni agli operai e gli stessi si rivolgevano a lui per richieste inerenti ferie e malattie;
percepiva un compenso anche nei periodi di assenza per ferie o malattia.
La Corte di Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d’appello, rilevando che gli elementi indicati erano sufficienti a dimostrare che il lavoratore era soggetto al potere direttivo e disciplinare
La suddetta pronuncia si mostra rilevante anche per ciò che concerne la prescrizione dei crediti di lavoro.
La prescrizione è un istituto giuridico che determina l’estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio entro un determinato periodo di tempo.
In materia di lavoro, la prescrizione dei crediti è regolata dall’art. 2948 c.c., che prevede un termine generale di prescrizione di cinque anni per i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
Tuttavia, il comma 4 dell’art. 2948 c.c. prevede una deroga a tale termine generale, stabilendo che la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto, dalla data di maturazione dei crediti medesimi, ove il rapporto sia assistito da una garanzia di stabilità reale.
La sentenza n. 2704/2023
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata della deroga prevista dal comma 4 dell’art. 2948 c.c.
In particolare, la Corte ha dovuto stabilire se la prescrizione dei crediti di lavoro decorre anche in costanza di rapporto, dalla data di maturazione dei crediti medesimi, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inizialmente qualificato come autonomo e successivamente riconosciuto come subordinato.
La Corte di Cassazione ha risposto negativamente a tale quesito, stabilendo che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla data di maturazione dei crediti medesimi, ma solo a partire dal momento in cui il rapporto viene qualificato come subordinato.
La Corte ha osservato che, in caso contrario, si determinerebbe una inammissibile compressione dei diritti retributivi del lavoratore, dal momento che questi non potrebbe far valere i propri crediti maturati nel periodo in cui il rapporto era qualificato come autonomo.
La rilevanza della sentenza
La sentenza n. 2704/2023 è di grande rilevanza in quanto conferma la giurisprudenza consolidata in materia di prescrizione dei crediti di lavoro.
In particolare, la Corte ribadisce che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla data di maturazione dei crediti medesimi, ma solo a partire dal momento in cui il rapporto viene qualificato come subordinato applicando una decorrenza che tenga conto della stabilità reale del rapporto di lavoro.
Questa pronuncia è importante per i lavoratori, in quanto garantisce che i loro diritti retributivi siano tutelati anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inizialmente qualificato come autonomo e successivamente riconosciuto come subordinato.
Sarà opportuno considerare, a tal ragione, senza dubbio la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, ma in ogni caso la stabilità reale a garanzia del rapporto stesso. Concetto che merita un focus autonomo, ma che può tradursi in un’indagine inerente alla predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata magari di reintegra.
Volendo semplificare: la prescrizione non decorre in costanza di rapporto ove manchi un’effettiva stabilità dello stesso, ossia qualora all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non segua la completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente o nei casi in cui (post Fornero, ma certamente post Job Act ) la tutela reale risulti un’ipotesi residuale.
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