La sentenza in commento (n. 23945/2023 della Corte di Cassazione) si occupa di un tema di grande rilevanza per il diritto del lavoro italiano, ovvero la forma dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
In particolare, la sentenza si concentra sulla questione della sufficienza di una manifestazione di
dissenso rispetto al licenziamento, anche se non espressa in termini tecnici.
Il caso di specie
Il lavoratore, Z.R., aveva ricevuto una lettera di licenziamento da parte della sua datrice di lavoro,
l’Azienda Sanitaria (Omissis). Il licenziamento era stato intimato per motivi oggettivi, in quanto lo
Z. era stato valutato inidoneo allo svolgimento delle mansioni del suo profilo di appartenenza, ma
proficuamente impiegabile in attività a limitato impegno psicofisico.
In risposta alla lettera di licenziamento, lo Z. aveva apposto in calce la seguente dicitura: “prendo
solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto”.
La Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale di Imperia, aveva ritenuto
che la suddetta dicitura non fosse idonea a manifestare la volontà dello Z. di impugnare il
licenziamento. La Corte aveva infatti ritenuto che la dicitura fosse troppo generica e che non
esprimesse chiaramente l’intenzione del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del
provvedimento.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dello Z., cassando la sentenza impugnata e
rinviando alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame.
La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è sufficiente qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento.
La Corte ha inoltre precisato che la manifestazione di volontà di impugnare il licenziamento può
essere implicita, come nel caso di specie, in un atto che, pur non utilizzando termini tecnici,
manifesti chiaramente l’intenzione del lavoratore di contestare il provvedimento.
L’analisi della sentenza
La sentenza in commento conferma un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è sufficiente
qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento.
Tale principio tutela il diritto del lavoratore a difendere i propri diritti in modo semplice e agevole.
In particolare, la sentenza in commento è importante perché:
chiarisce che la manifestazione di volontà di impugnare il licenziamento può essere anche implicita, purché manifesti chiaramente l’intenzione del lavoratore di contestare il provvedimento;
conferma che la forma dell’atto di impugnazione stragiudiziale è irrilevante, potendo essere anche orale.
Le implicazioni pratiche della sentenza
La sentenza in commento ha importanti implicazioni pratiche per i lavoratori.
Innanzitutto, la sentenza rende più agevole l’esercizio del diritto di impugnare il licenziamento, in
quanto non richiede al lavoratore di utilizzare formule tecniche o di rispettare particolari formalità.
In secondo luogo, la sentenza tutela i lavoratori dalle conseguenze negative derivanti dalla
decadenza dall’impugnazione stragiudiziale, che si verifica decorsi 60 giorni dalla data di
ricevimento della lettera di licenziamento.
Infatti, la sentenza conferma che, ai fini del rispetto del termine di impugnazione stragiudiziale, è
sufficiente che il lavoratore manifesti la sua volontà di impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche se non tecnico e non conforme a formule prestabilite.
Conclusioni
La sentenza in commento è un importante precedente in materia di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Conferma il principio secondo cui, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del
licenziamento, è sufficiente qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro,
con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la
validità e l’efficacia del provvedimento. Tale principio tutela il diritto del lavoratore a difendere i
propri diritti in modo semplice e agevole.