Nella recentissima sentenza n. 39129 del 26 settembre 2023, la Cassazione penale è ritornata sulla
nozione di vantaggio che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una società è da considerarsi colpevole
quando, al fine di ottenere risparmi di spesa anche se modesti, omette di riparare le porte d’ingresso
sul luogo di lavoro, violando così le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Il caso affrontato riguarda un grave incidente in cui un dipendente è stato colpito da un cancello che
è uscito dai binari a causa dell’assenza di un sistema di sicurezza adeguato. La società datrice è stata
ritenuta responsabile di un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 25-septies del D.Lgs.
231/2001.
Nel tentativo di contestare la decisione della Corte d’Appello, l’azienda ha sostenuto che non c’erano
interessi o vantaggi economici dell’ente associati alla commissione dell’illecito, dal momento che la
spesa necessaria per riparare il cancello ammontava solo a poche decine di euro.
La sentenza della Cassazione ha confermato la decisione di merito. Ha sottolineato che, per quanto
riguarda la responsabilità amministrativa delle società, i criteri di imputazione oggettiva legati
all’interesse o al vantaggio economico sono alternativi e possono coesistere.
Secondo la sentenza, l’interesse è dimostrato quando l’autore del reato viola deliberatamente le
norme di sicurezza al fine di ottenere risparmi di spesa per l’ente, indipendentemente dal
raggiungimento effettivo di tale obiettivo. Allo stesso modo, il vantaggio si configura quando
l’autore del reato viola sistematicamente le norme antinfortunistiche, ottenendo risparmi di spesa o
massimizzando la produzione, indipendentemente dalla volontà di raggiungere tali risultati.
Secondo la Corte Suprema, la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa sulla
base della modestia del vantaggio o dell’irrilevanza dell’interesse perseguito. Anche la mancata
adozione di misure di sicurezza che comportano risparmi di spesa limitati può costituire un reato
colposo, violando la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
La Corte Suprema ha quindi respinto il ricorso e ha confermato la responsabilità aziendale ai sensi
del D.Lgs. 231/2001.